Ministero
della
Pubblica
Istruzione
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
D.M. n. 5
Roma, 8 gennaio 2008
Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2007-2008 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate.
IL MINISTRO
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n.
VISTA la legge 17
luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordiamento
delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTA la legge 11
gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di racordo tra la scuola e le
università”, in particolare, l’articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3
e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a)
che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO il decreto legge
7 settembre 2007, n.147, articolo 1, comma 2,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007,n.176 ;
VISTO il D.P.R.
23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla
suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;
VISTO l’art. 252, comma
8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il quale le
commissioni di esame nei Conservatori di musica sono
composte da docenti dell’Istituto e da uno o due membri esterni;
VISTO il decreto
ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle
aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla
fase della correzione delle prove scritte;
VISTO il D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell’art. 21 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, è stato emanato il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto
ministeriale in data 26.06.2000, n. 234, regolamento recante norme in materia
di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
VISTO il decreto
ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento
della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto
ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
VISTO il decreto
ministeriale 17 gennaio 2007,n.6, concernente
modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto
ministeriale, in pari data, concernente l’individuazione delle materie oggetto
della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle
materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTO il Decreto del
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005,
concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del
regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;
VISTO l’art. 1-bis,
comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con
modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
RAVVISATA l'esigenza di
dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi
sperimentali già autorizzate ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 e confermate dal 1° comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno
2000, n. 234, per l’anno scolastico 2007-2008;
DECRETA
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi delll’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l’anno scolastico 2007-2008, come segue.
TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
Art. 1
Candidati esterni
1. I candidati esterni possono chiedere di
sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura.
In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli
preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo
sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici
hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi approvati con Decreto Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli
dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell’istituzione scolastica
sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi
sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica.
Qualora ne fosse consentita l’ammissione nelle
commissioni del citato indirizzo di “Progetto Sirio”, i medesimi sostengono
l’esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
Art. 2
Validità dei diplomi dei corsi sperimentali
di ordinamento e struttura
1. Con il D.M. che individua, per gli esami di
Stato dell’anno scolastico 2007/2008, la materia oggetto della seconda prova
scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di
studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e
struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di
Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
2. II diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad
indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso
integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per
l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell’art.
278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall’art. 1,
primo comma, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari
a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
TITOLO II
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO
Art. 3
Sperimentazioni di solo ordinamento
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni
“autonome” di solo ordinamento “non assistite” (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi
dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di
insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo
2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le
indicazioni di cui all’art. 2 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità
e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione
agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi
oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti
per i corsi ordinari;
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della
seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica
nei licei scientifici) la prova di esame verte sui
contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera
nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni
consistenti nell’aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici
e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d’esame, sia
in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente
il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle
lingue straniere interessate.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4
Documento del Consiglio di classe
Per l’elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Art. 5
Aree disciplinari
Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse - i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.
Art. 6
Adempimenti preliminari delle Commissioni
1. Nelle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art. 1-bis, comma
6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o
paritaria, le Commissioni si insediano due giorni
prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei
progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti
adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con
particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai
risultati raggiunti in relazione agli obiettivi
prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in
gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera
scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da
ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente
comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell’inizio delle prove
scritte.
Art. 7
Prove d'esame
1. Per quel che concerne la prima e la terza
prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative
allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione
tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di
sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2007-2008, la seconda prova scritta degli esami di Stato
dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le
quali il relativo piano di studio non preveda
verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2007-2008, la
disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono
indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredato,
ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento
della prova medesima.
Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d’arte e licei
artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto,
ai sensi dell’articolo 1, capoverso <> della legge 11 gennaio 2007, n. 1,
della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale
delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche
in più di un giorno di lavoro.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori
di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova,
tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la
relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge
contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni
specialisti in relazione alle diverse tipologie di
strumento, come previsto dall’art. 252 - comma 8 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297,
citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti
corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono
convocati secondo lo stesso ordine di chiamata
valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il
Presidente della Commissione viene individuato tra i
musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona
l’indirizzo musicale sede di esame.
L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella
certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante
del diploma.
4. Per l’anno scolastico 2007/2008, i candidati provenienti da corsi
sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi
del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i
quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione
secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere
professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di
alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali
materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.
Art. 8
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto si
fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
IL MINISTRO
FIORONI